Articolo 507. Boicottaggio. Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Se concorrono fatti di violenza o minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni (1).
(1) Con sentenza n. 84 del 17 aprile 1969 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità di questo articolo per la parte relativa all’ipotesi della propaganda qualora questa non assuma dimensioni tali nè raggiunga un grado tale di intensità e di efficacia da risultare veramente notevole.