Art. 2933 c.c. Codice Civile

Articolo 2933 Esecuzione forzata degli obblighi di non fare. Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l’avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell’obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell’obbligo (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti).

Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e di pregiudizio all’economia nazionale.


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