Art. 504 c.p. Codice Penale

Articolo 504. Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero. Quando alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l’Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni (1).

(1) Con sentenza n. 165 del 13 giugno 1983 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità di questo articolo nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l’autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.


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