Articolo 1911. Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra pi assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore tenuto al pagamento dell’indennit assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico e il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.
Art. 1911 c.c. Codice Civile
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