Articolo 2693 Trascrizione del pignoramento e del sequestro. Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti) per gli effetti disposti dall’Articolo 2906. Si deve trascrivere del pari l’atto di pignoramento (Cod. Proc. Civ. 518) per gli effetti disposti dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916.
Art. 2693 c.c. Codice Civile
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