Art. 127 c.p. Codice Penale

Articolo 127. Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica. Salvo quanto è disposto nel titolo I del libro II di questo codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro della giustizia.

Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.


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