Articolo 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Ricerca nell'ordinamento giuridico
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
Leggi italiane e articoli correlati
Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 25"