Articolo 135. Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive. Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.