Articolo 550. 1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento davanti al pretore:
a) il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale;
b) il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale;
c) il pretore del dibattimento in sede mandamentale.
Titolo II: INDAGINI PRELIMINARI