Art. 550 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 550. 1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento davanti al pretore:

a) il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale;

b) il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale;

c) il pretore del dibattimento in sede mandamentale.

Titolo II: INDAGINI PRELIMINARI


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