Art. 19 c.p. Codice Penale

Articolo 19. Pene accessorie: specie. Le pene accessorie per i delitti sono:

1) l’interdizione dai pubblici uffici;

2) l’interdizione da una professione o da un’arte;

3) l’interdizione legale;

4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

5) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

6) la decadenza o la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori.

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

1) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte;

2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

Articolo così modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


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