Art. 119 c.d.c. Codice del Consumo

Articolo 119. Messa in circolazione del prodotto.

1. Il prodotto e’ messo in circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.

2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l’invio all’acquirente o all’utilizzatore.

3. La responsabilità non e’ esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario all’atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.


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