Art. 67 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 67. Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l’incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila.

Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.


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