Art. 94 c.c. Codice Civile

Articolo 94. La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.

L’ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all’ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell’eseguita pubblicazione.


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