Articolo 523. Ratto a fine di libidine. Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di età, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata.
Articolo abrogato dall’Articolo 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.