Art. 2806 c.c. Codice Civile

Articolo 2806 Pegno di diritti diversi dai crediti. Il pegno di diritti diversi dai crediti (2352) si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell’Articolo 2787.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 2806"