Art. 533 c.c. Codice Civile

Articolo 533. L’erede può (2652, 2690) chiedere il riconoscimento della qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

L’azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni (1158 e seguenti).


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