Art. 734 c.c. Codice Civile

Articolo 734. Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile (536 e seguenti).

Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge (566 e seguenti), se non risulta una diversa volontà del testatore.


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