Art. 495 c.c. Codice Civile

Articolo 495. Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’Articolo 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando creditori o legatari non si oppongono (Cod. Civ. 498, 2906) ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’Articolo 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità (Cod. Civ. 2741, 2830).

Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore (Cod. Civ. 649), nei limiti del valore del legato.

Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto (Cod. Civ. 2934 e seguenti).

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


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