Articolo 2470 Modificazioni dell’atto costitutivo. Le modificazioni dell’atto costitutivo (att. 211) devono essere approvate dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria della società per azioni (2368 e seguente), e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.
Art. 2470 c.c. Codice Civile
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