Articolo 582. Al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali (459), ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell’Articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità.
Art. 582 c.c. Codice Civile
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