Art. 1614 c.c. Codice Civile

Articolo 1614. Nel caso di morte dell’inquilino, se la locazione deve ancora durare per pi di un anno ed stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.

Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.


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