Art. 1915 c.c. Codice Civile

Articolo 1915. L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennit.

Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennit in ragione del pregiudizio sofferto (att. 187).


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