Art. 2584 c.c. Codice Civile

Articolo 2584 Diritto di esclusività. Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce.


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