Art. 2150 c.c. Codice Civile

Articolo 2150. Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica (Comma tacitamente abrogato).

Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell’esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se

non hanno prestato espressa garanzia.


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