Art. 2894 c.c. Codice Civile

Articolo 2894 Effetti del mancato deposito del prezzo. Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall’Articolo 792 Cod. Proc. Civ., la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.


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