Art. 1491 c.c. Codice Civile

Articolo 1491. Non dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.


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