Art. 2569 c.c. Codice Civile

Articolo 2569 Diritto di esclusività. Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per le quali è stato registrato.

In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell’Articolo 2571.


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