Art. 2502 c.c. Codice Civile

Articolo 2502 Deliberazione di fusione. La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l’approvazione del relativo progetto.

Articolo 2502 bis Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione

La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell’Articolo 2501 sexies, a norma del primo, secondo e terzo comma dell’Articolo 2411 e pubblicata altresì per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l’estratto deve contenere le indicazioni previste ai nn 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell’Articolo 2501 bis e la menzione dell’avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

La deliberazione di fusione delle società previste nei Capi III e IV deve essere depositata per l’iscrizione nell’ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell’Articolo 2501 sexies; il deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell’Articolo 2411 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai Capi V, VI e VII.


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