Articolo 1382. La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento (1218), uno dei contraenti tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non stata convenuta la risarcibilit del danno ulteriore (1223).
La penale dovuta indipendentemente dalla prova del danno.