Art. 1382 c.c. Codice Civile

Articolo 1382. La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento (1218), uno dei contraenti tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non stata convenuta la risarcibilit del danno ulteriore (1223).

La penale dovuta indipendentemente dalla prova del danno.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 1382"