Art. 2014 c.c. Codice Civile

Articolo 2014. Se alla girata e apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario pu esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

L’emittente non pu opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell’emittente.


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