Articolo 1972. E’ nulla (1421 e seguenti) la transazione relativa a un contratto illecito (1343 e seguenti), ancorch le parti abbiano trattato della nullit di questo.
Negli altri casi in cui la transazione stata fatta relativamente a un titolo nullo, l’annullamento di essa pu chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullit del titolo.