Art. 1962 c.c. Codice Civile

Articolo 1962. L’anticresi dura finch il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l’immobile dato in anticresi, sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.

In ogni caso l’anticresi non pu avere una durata superiore a dieci anni (att. 191).

Se e stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 1962"