Art. 1958 c.c. Codice Civile

Articolo 1958. Se una persona si obbliga verso un’altra, che le ha conferito l’incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l’incarico risponde come fideiussore di un debito futuro (1938).

Colui che ha accettato l’incarico non pu rinunziarvi, ma chi l’ha conferito pu revocarlo, salvo l’obbligo di risarcire il danno (1223) all’altra parte.


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