Articolo 1867. Il debitore di una rendita perpetua pu essere costretto al riscatto:
1) se in mora nel pagamento di due annualit di rendita (1219);
2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle gi date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza (1461,1844, 1850);
3) se, per effetto di alienazione (769 e seguenti, 1470 e seguenti) o di divisione (713 e seguenti), il fondo su cui garantita la rendita diviso fra pi di tre persone.