Art. 1794 c.c. Codice Civile

Articolo 1794. La prima girata (2009 e seguenti) della sola nota di pegno deve indicare l’ammontare del credito e degli interessi (1282) nonch la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.

La girata della nota di pegno che non indica l’ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede (1147), tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l’azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.


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