Art. 2763 c.c. Codice Civile

Articolo 2763 Crediti per canoni enfiteutici. I crediti del concedente per il canone dovuto dall’enfiteuta per l’anno in corso e per il precedente (960, 972 n. 2) hanno privilegio sui frutti (820) dell’anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.


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