Art. 1666 c.c. Codice Civile

Articolo 1666. Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti pu chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l’appaltatore pu domandare il pagamento in proporzione dell’opera eseguita.

Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti (att. 181).


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