Articolo 1642. Qualora il bestiame consegnato all’affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualit, dell’et e del peso, anche se ne stata fatta stima, la propriet di esso rimane al locatore. Tuttavia l’affittuario pu disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.
Art. 1642 c.c. Codice Civile
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