Articolo 1607. La locazione di una casa per abitazione pu essere convenuta per tutta la durata della vita dell’inquilino e per due anni successivi alla sua morte.
(Vedere anche Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)
Articolo 1607. La locazione di una casa per abitazione pu essere convenuta per tutta la durata della vita dell’inquilino e per due anni successivi alla sua morte.
(Vedere anche Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)
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