Art. 1356 c.c. Codice Civile

Articolo 1356. In pendenza della condizione sospensiva l’acquirente di un diritto pu 2900 e seguenti; Cod. Proc. Civ.670).

L’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva pu, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l’altro contraente pu compiere atti conservativi.


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