Art. 1923 c.c. Codice Civile

Articolo 1923. Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 670 e seguenti).

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (2901 e seguenti) e quelle relative alla collazione (737 e seguenti), all’imputazione (747) e alla riduzione (555 e seguenti) delle donazioni.


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