Articolo 1230. L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
La volont di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
Articolo 1230. L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
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