Art. 1167 c.c. Codice Civile

Articolo 1167. L’usucapione è interrotta (2945) quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.

L’interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l’azione (2953) diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.


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