Art. 229

1. L’ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario per il compimento di

singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione conforme a legge.

2. Il provvedimento, in ogni caso, è preceduto dalla contestazione delle violazioni accertate e può essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.

3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell’articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 233, il comma 1 dell’articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 237.


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