1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall’ISVAP, con provvedimento motivato, in caso di:
a) rinuncia all’iscrizione;
2) perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d);
3) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’articolo 158, comma 2;
4) radiazione;
5) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all’articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall’ISVAP.
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio del medesimo.