Art. 159

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall’ISVAP, con provvedimento motivato, in caso di:

a) rinuncia all’iscrizione;

2) perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d);

3) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’articolo 158, comma 2;

4) radiazione;

5) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all’articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall’ISVAP.

2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio del medesimo.


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