Art. 208

1. L’ISVAP informa la Commissione europea:

1) di ogni autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata,

direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;
2) di ogni autorizzazione all’acquisizione, da parte di imprese di assicurazione o di

riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.

Se l’autorizzazione è stata rilasciata ad un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo è specificamente indicata nella comunicazione che l’ISVAP invia alla Commissione europea.

2. L’ISVAP informa la Commissione europea delle difficoltà incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell’accesso e nell’esercizio dell’attività in regime di stabilimento in uno Stato terzo.

3. Su decisione della Commissione europea, l’ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni sono negate qualora la decisione della Commissione sia prorogata dal Consiglio dell’Unione europea.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati terzi, o società dalle medesime controllate ed autorizzate da uno Stato dell’Unione europea, costituiscano una impresa di assicurazione o di riassicurazione e nel caso

in cui acquisiscano partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate secondo la legge di uno Stato membro.


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