Art. 14

1. L’ISVAP rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:

1) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea;

2) la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;

3) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale con regolamento33 adottato dall’ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila, sulla base dei singoli rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;

4) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica, sottoscritta da un attuario iscritto all’albo professionale, contenente l’esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;

5) i titolari di partecipazioni indicate dall’articolo 68 siano in possesso dei requisiti di onorabilità

stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 68;

6) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall’articolo 76;

7) non sussistano, tra l’impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

8) siano indicati il nome e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell’articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore.

2. L’ISVAP nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all’andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega l’autorizzazione è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all’impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.

3. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’autorizzazione di cui all’articolo 13.

4. L’ISVAP, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un’apposita sezione dell’albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all’impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo.

5. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicità dell’albo.


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