Art. 501

Articolo 501. L’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni […]

 

Art. 503

Articolo 503. La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.

 

Art. 504

Articolo 504. Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già […]

 

Art. 505

Articolo 505. Il creditore pignorante può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi […]

 

Art. 506

Articolo 506. L’assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi […]

 

Art. 507

Articolo 507. L’assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione contente l’indicazione dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del […]

 

Art. 508

Articolo 508. Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l’aggiudicatario o […]

 

Art. 509

Articolo 509. La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute […]

 

Art. 510

Articolo 510. Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, […]

 

Art. 511

Articolo 511. I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda […]

 

Art. 512

Articolo 512. Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditori e debitori o terzo assoggettato […]

 

Art. 513

Articolo 513. L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del […]

 

Art. 514

Articolo 514. Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare: 1 le cose sacre […]

 

Art. 515

Articolo 515. Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, […]

 

Art. 517

Articolo 517. Il pignoramento, quando non v’è pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore. […]