Art. 68

Articolo 68. Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si […]

 

Art. 69

Articolo 69. Il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge.

 

Art. 70

Articolo 70. Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio: 1 nelle cause che egli stesso potrebbe […]

 

Art. 71

Articolo 71. Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell’articolo precedente, ordina la […]

 

Art. 72

Articolo 72. Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle […]

 

Art. 73

Articolo 73. Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative […]

 

Art. 74

Articolo 74. Articolo abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497.

 

Art. 75

Articolo 75. Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si […]

 

Art. 76

Articolo 76. Articolo abrogato

 

Art. 77

Articolo 77. Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando […]

 

Art. 78

Articolo 78. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può […]

 

Art. 79

Articolo 79. La nomina del curatore speciale di cui all’articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. […]

 

Art. 80

Articolo 80. L’istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore, al pretore o al presidente dell’ufficio giudiziario […]

 

Art. 81

Articolo 81. Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto […]

 

Art. 82

Articolo 82. Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non […]