Art. 133 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 133. 1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l’interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinare l’accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonchè alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 132.

Titolo III : DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI


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